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Bonus 75% Barriere Architettoniche

Bonus Barriere Architettoniche
1. Panoramica del bonus inalfer.it
La legge ha previsto un incentivo fiscale, noto come bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che ti permette di detrarre il 75% delle spese effettuate per rendere più accessibili gli edifici già esistenti.
2. Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche: funzionamento
La detrazione viene distribuita in 5 rate annuali dello stesso importo, a partire dall’anno successivo in cui hai sostenuto le spese. Attenzione, il bonus può essere accumulato con altre agevolazioni fiscali. Inoltre, migliorare l’accessibilità può fare aumentare la classe energetica dell’edificio, portando a ulteriori risparmi fiscali.
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
·         50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
·         40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
·         30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Per un edificio composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7).
3. Applicare il bonus alle porte interne
L’applicazione del bonus alle porte interne inalfer permette di detrarre il 75% delle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche rappresentate da quelle non conformi ai requisiti minimi di accessibilità.
4. A chi è destinato il bonus?
Il bonus è a disposizione di proprietari o condomini di immobili privati esistenti, inquilini e comodatari, purché abbiano l’autorizzazione del proprietario. Anche enti pubblici e associazioni di volontariato possono accedere al bonus. Il bonus può essere applicato a tutti gli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale. Ricorda, però, che gli edifici in costruzione o quelli che hanno ottenuto il permesso di costruire dopo il 1º gennaio 2017 non sono ammissibili. Hai tempo fino al 31 dicembre 2025 per richiedere il bonus.
Il bonus anti-barriere 75%, in particolare, compete:
·         alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
·         agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
·         alle società semplici;
·         alle associazioni tra professionisti;
·         ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
II bonus, inoltre, compete ai detentori degli immobili a condizione che:
·         sostengano le spese relative agli interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario);
·         gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base a un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
5. Criteri di progettazione per l’accessibilità delle porte interne
·         La luce netta della porta di accesso deve essere almeno 80 cm, mentre per le altre porte è consigliato un minimo di 75 cm.
·         Il vano della porta e gli spazi circostanti devono essere complanari e adeguatamente dimensionati per consentire manovre con la sedia a rotelle.
·         Sono ammessi piccoli dislivelli nel vano della porta, purché non ostacolino il transito su sedia a rotelle.
·         L’anta mobile deve richiedere una pressione non superiore a 9 Kg per essere aperta.
·         Le porte devono consentire un’agevole apertura da entrambi i lati, preferibilmente con soluzioni come porte scorrevoli, libro o rototraslanti.
·         L’apposizione di segnali rende le porte facilmente individuabili.
·         Installazione di maniglie ad un’altezza compresa tra 85 e 95 cm per una migliore accessibilità.
·         Le porte di accesso devono essere facili da manovrare e consentire un transito agevole per persone su sedia a rotelle.
·         Si preferiscono ante delle porte con larghezza inferiore a 120 cm e vetri posizionati ad almeno 40 cm dal pavimento.
Gli interventi possibili
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, che regola gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, consente diversi ambiti d’applicazione per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche:
  • l’adeguamento     di parti comuni (una scala, una rampa, un ascensore)
  • l’adeguamento     del bagno con demolizione e ricostruzione delle pareti (le dimensioni     minime di un bagno per portatori di handicap sono pari a 180*180cm);
  • l’adeguamento     della cucina (che deve consentire la rotazione a 360° della sedia a ruote     e deve avere mobilio adatto);
  • l’allargamento     di almeno una camera da letto che, anch’essa, deve consentire la     movimentazione della carrozzina;
  • parti     esterne dell’edificio, come ad esempio il rifacimento dei marciapiedi e     persino dei parapetti dei balconi, la cui parte opaca non deve superare i     60cm di altezza.
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